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La mobilità tollera la riassunzione

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La mobilità tollera la riassunzione
30-10-2012

Senza vincolo temporale la riassunzione a termine del lavoratore in mobilità. Il datore di lavoro che intende riassumere lo stesso lavoratore con cui ha intrattenuto un precedente contratto a termine in base alla disciplina agevolante prevista per i lavoratori in mobilità, può farlo senza dover attendere l’intervallo di 60/90 giorni.
Le riassunzioni a termine. La disciplina sul lavoro a termine vieta, da sempre, la riassunzione a termine di uno stesso lavoratore. Infatti, la legittimità della riassunzione è condizionata alla discontinuità tra il primo e il secondo rapporto a termine, discontinuità da verificarsi con il decorso di predeterminati intervalli di tempo in mancanza della quale il secondo contratto è ritenuto a tempo indeterminato. Tale intervallo è stato pari, fino al 17 luglio, a 10 giorni in caso di durata del primo contratto a termine fino a 6 mesi e a 20 giorno per quelli di durata superiore.La legge n. 92/2012 ha allungato i termini rispettivamente a 60 e 90 giorni dal 18 luglio. La legge n. 134/2012 ha poi stabilito che la riassunzione a termine in attività stagionali e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi stipulati a ogni livello da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è lecita se il secondo rapporto è instaurato dopo 20 (non 60) giorni in caso di contratto fino a 6 mesi e 30 (non90) giorni in caso di contratto di durata superiore.
Assunzioni agevolate. Ai sensi dell’art.8, comma 2, della legge n.223/1991 i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata massima non superiore a 12 mesi. In tal caso, il datore di lavoro beneficia per la durata del contratto della riduzione delle aliquote contributive a suo carico fino alla misura fissata per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di nove dipendenti.
I chiarimenti. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda riassumere ai sensi della predetta disciplina della legge n. 223/1991 un lavoratore che abbia già svolto un rapporto di lavoro a termine, questi non deve rispettare l’intervallo di tempo tra il primo e il secondo contratto a termine. Questo perché dalla disciplina del lavoro a termine (dettata dal dlgs n. 368/2001) sono esclusi i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art.8, comma 2, della legge n. 223/1991. Pertanto il datore di lavoro è legittimato a stipulare con lo stesso lavoratore il secondo contratto a termine, in base alla legge n. 223/1991, senza dover rispettare alcun termine di interruzione.

Fonte: ItaliaOggi              30/10/2012
 

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