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Inps, versamenti messi a dieta

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Inps, versamenti messi a dieta
30-10-2012

Busta-paga più pesante e versamenti contributivi all’Inps ridotti nei prossimi mesi. Le imprese che nel 2011 hanno incrementato la produttività, infatti, possono usufruire della decontribuzione , ossia dell’incentivo che consente di ridurre gli oneri sociali sia ai lavoratori (del 100%) che alle aziende (del 25%) sui premi di risultato stabiliti dai contratti di secondo livello, aziendali e/o territoriali.
Le operazioni di recupero dell’incentivo possono avvenire, mediante conguaglio su Uniemens, entro il 16 gennaio 2013.
La decontribuzione. La decontribuzione, che fa coppia con la detassazione, è finalizzata ad agevolare la contrattazione di prossimità, ossia quella di secondo livello, aziendale o territoriale. E’ operativa dal 1 gennaio 2008 in via sperimentale per un triennio (2008/2010) nel limite di risorse economiche pari a 650 milioni di euro per ciascun anno. Introdotta dalla legge n.247/2007 è stata prorogata per l’anno 2011 dall’art. 1, comma 47, della legge n.220/2010, con riferimento ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a 40 mila euro. La decontribuzione, in sostanza, è la riduzione dei contributi previdenziali; opera sui premi di risultato, cioè sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello, aziendali e/o territoriali, ed è a favore tanto dei datori di lavoro che dei lavoratori. Ai primi la misura dello sconto è del 25%, ai lavoratori del 100%, ciascuna applicandola sulla propria quota di contribuzione dovuta per legge. La decontribuzione non opera automaticamente, ma in base ad autorizzazione annuale di apposito decreto che ne deve fissare la misura massima e comunque fino il 5% della retribuzione contrattuale dei lavoratori, nonché le modalità applicative. Con riguardo al 2011, il dm 24 gennaio 2012 ha stabilito, tra l’altro, che la concessione del beneficio possa avvenire entro il limite del 2,25% della retribuzione del lavoratore e ha confermato la misura di sgravio (25% alle aziende e 100% ai lavoratori). Per fruire dello sgravio, le aziende sono tenute a farne domanda all’Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Infine l’Inps, dopo le operazioni di verifica, ha comunicato alle aziende l’avvenuta ammissione al beneficio comunicando gli importi agevolati, ossia la misura massima dell’incentivo che può essere fruito.
Al via il recupero degli sgravi. L’Inps ha autorizzato il concreto recupero del beneficio contributivo. Recupero che può avvenire, mediante conguaglio su Uniemens, in uno dei successivi mesi, entro il 16 gennaio 2013. All’Inps, inoltre, è affidata la gestione dell’incentivo anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali (Inpgi) e alle gestioni dei soppressi Inpdap ed Enpals.
Serve il Durc. La fruizione del beneficio, come pure la sua concessione, è subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva (Durc) e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Datori di lavoro non agricoli. Per la generalità dei datori di lavoro non agricolo, lo sgravio spetta nelle seguenti misure:
· 25% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti ; in ogni caso, resta fuori dalla riduzione l’aliquota dello 0,3% destinata alla disoccupazione involontaria;
· totale (100%) dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore. Pertanto risulterà pari al 9,19% per i dipendenti dalla generalità di aziende, al 9,49% per i dipendenti da datori di lavoro soggetti alla cigs e all’8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti lo sconto è del 5,84%. E’ esclusa dallo sconto l’aliquota dell’1% pagata sulle retribuzioni oltre il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (nel 2011 pari a euro 43.042).
· I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare in conguaglio dell’incentivo, possono avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale, ossia aziendale oppure territoriale:
-per la contrattazione aziendale
· L974 (quota a favore del datore di lavoro)
· L975 (quota a favore del lavoratore)
-per quella territoriale
· L979 ( quota a favore del datore di lavoro)
· L977 (quota a favore del lavoratore)
Restituzione quote eccedenti. Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti , le aziende possono utilizzare il nuovo codice causale “M964” avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello”.

Fonte: ItaliaOggi          29/10/2012

 

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