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Appalti, basta l'autocertificazione

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Appalti, basta l'autocertificazione
30-10-2012

Nuove responsabilità per committenti e appaltatori. Il regime di solidarietà introdotto dal dl 223/2006, modificato dall’art.13-ter del dl 83/2012 ha dettato ulteriori regole in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.
A decorrere dai contratti stipulati il 12 agosto 2012, è stato introdotto il principio della responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
La responsabilità viene meno laddove l’appaltatore/committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
In assenza della documentazione il committente (verso l’appaltatore) e l’appaltatore (verso il subappaltatore) devono sospendere il pagamento dei corrispettivi.
L’attuale normativa ammette che la documentazione possa consistere in una asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati oppure, anche nell’autocertificazione dell’impresa. In caso di violazione della norma scattano le sanzioni che possono variare da un minimo di 5 mila a un massimo di 200 mila euro.
La normativa. La circolare dell’Agenzia delle entrate n.40 dell’8 ottobre 2012 ha precisato che gli adempimenti da porre in essere per evitare la corresponsabilità negli appalti si riferiscono ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre, in relazione ai contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.L’adempimento al quale gli appaltatori devono fare riferimento è la verifica del corretto versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. In mancanza di tale controllo, l’appaltatore diviene solidalmente responsabile con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per i versamenti omessi. Inoltre, in mancanza della documentazione attestante la correttezza dei versamenti dell’Iva e delle ritenute dell’appaltatore e del subappaltatore, il committente, pur non essendo corresponsabile, viene sanzionato, in caso di omissione del versamento, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 200 mila euro.
I soggetti interessati.La disciplina si applica alle obbligazioni nascenti dai contratti di appalto e subappalto, di opere,, forniture e servizi, stipulati da soggetti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’Iva e, in ogni caso, dai soggetti indicati agli artt.73 e 74 del dpr n. 917/1986.
Sono espressamente escluse dall’applicazione della disposizione le (sole) stazioni appaltanti , di cui all’art. 3, comma 33 del dlg n.163/2006.
Le attestazioni.Il subappaltatore e l’appaltatore possono attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali anche attraverso l’asseverazione rilasciata dai dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili del Caf-imprese. E’ stata ,inoltre, introdotta la possibilità di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Il contenuto delle attestazioni.Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva, tale documento deve contenere l’indicazione:
· Del periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’Iva per cassa oppure la disciplina del riverse charge;
· Del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate , mediante scomputo totale o parziale; degli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate , totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
· Dall’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
I termini per i versamenti erariali. La circ. 40 ha precisato che nell’autocertificazione deve essere indicato “il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavoro eseguiti è stata liquidata” e “il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate”, dando per certo che i versamenti debbano già essere avvenuti alla data di liquidazione del corrispettivo. E’ indubbio che in assenza di correttivi futuri molte imprese non potranno mai rispettare tali adempimenti, dovendo incassare il corrispettivo per poter fare fronte agli obblighi fiscali.

Fonte: ItaliaOggi                29/10/2012
 

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