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Iva per cassa, detrazione blindata

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Iva per cassa, detrazione blindata
26-10-2012

Le strade per il rinvio dell'esigibilità dell'Iva sono tre, ma una di esse, quella aperta dal regime di cassa  istituito dal dl n. 83/2012, lascia impregiudicato l'esercizio immediato del diritto alla detrazione spettante al cliente. Nelle altre due situazioni, previste dall'art. 6, quinto comma, del dpr 633/72, l'insorgenza del diritto è strettamente collegata all'esigibilità del tributo. A giudicare dalle numerose sollecitazioni di chiarimenti, questo aspetto fondamentale e caratteristico della nuova disciplina non è ancora ben chiaro a molti contribuenti, che sono pertanto ingiustificatamente allarmati dalla probabile adesione massiccia al regime di cassa dei loro fornitori.
L'esigibilità differita nel regime di cassa. Le disposizioni introdotte dall'art. 32-bis del dl n. 83/2012, applicabili dal 1° dicembre prossimo ai sensi del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2012, istituiscono un regime Iva di cassa facoltativamente adottabile da parte dei contribuenti con volume d'affari annuo fino a 2 milioni di euro. Per coloro che decideranno di avvalersi di questo regime, previa opzione da manifestare con le modalità in via di definizione da parte dell'agenzia delle entrate, l'Iva sulle operazioni imponibili effettuate diventerà esigibile solo al momento dell'incasso del corrispettivo (ma non oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che, entro tale termine, il cliente sia assoggettato a procedura concorsuale). Gli stessi soggetti, però, subiscono il differimento anche del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, che infatti sorgerà e potrà essere esercitato solo dopo il pagamento del corrispettivo al fornitore (o comunque dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione). In pratica, tanto l'Iva a debito quanto quella a credito dovranno essere liquidate con il criterio di cassa. Il contribuente che si avvale di questo regime dovrà specificarlo nelle fatture emesse, sulle quali dovrà riportare il riferimento all'art. 32-bis del dl n. 83/2012. Questo obbligo previsto dalla norma ha probabilmente contribuito a far sorgere il dubbio che, così come avviene nel meccanismo dell'esigibilità differita all'incasso disciplinato dall'art. 7 del dl n. 185/2008, il destinatario della fattura ad esigibilità differita non possa esercitare la detrazione dell'Iva fintanto che non avrà provveduto al pagamento. È quindi opportuno ribadire che le cose non stanno in questi termini. Nel nuovo regime di cassa, infatti, è previsto che, in deroga al principio secondo cui il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile, il cessionario/committente destinatario di una fattura ad esigibilità differita e x art. 32-bis acquisisce il diritto alla detrazione con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione (momento che si considera realizzato, tra le varie ipotesi, all'atto dell'emissione della fattura). Di conseguenza, il cessionario/committente può esercitare la detrazione anche se non abbia provveduto a pagare il fornitore (il quale non avrà, pertanto, versato l'imposta all'erario), naturalmente a meno che anch'egli, a sua volta, abbia optato per il regime di cassa.
L'esigibilità differita ordinaria. Tutt'altro discorso vale, invece, per le operazioni ad esigibilità differita previste nel quinto comma dell'art. 6 del dpr 633/72, e cioè: a) cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, cessioni e prestazioni erogate ai soci dalle associazioni senza scopi commerciali, forniture allo stato e altri enti pubblici; b) cessioni in triangolazione (consegna diretta dei beni al proprio cliente da parte del proprio fornitore) oggetto di fattura super-differita ex art. 21, comma 4, quinto periodo, dpr 633/72.
Nelle ipotesi della lettera a), l'esigibilità dell'Iva è differita automaticamente al momento del pagamento del corrispettivo, senza limiti temporali, a meno che il fornitore indichi nella fattura di rinunciare al beneficio. Il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2012 precisa che queste operazioni sono escluse dal regime di cassa dell'art. 32-bis, dl n. 83/2012.
Nell'ipotesi della lettera b), l'esigibilità dell'Iva è invece differita alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; questa disposizione è soggetta all'osservanza degli adempimenti indicati nella circolare ministeriale n. 288/1998.
In ambedue le situazioni previste dal quinto comma dell'art. 6, il diritto alla detrazione del cessionario/committente, sorge soltanto quando l'imposta diviene esigibile, sicché potrà essere esercitato, rispettivamente, dopo il pagamento della fornitura (ipotesi a) o nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ipotesi b).
 

Fonte: ItaliaOggi                 23/10/2012
 

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