Al via l’operazione rimborso Iva del terzo trimestre 2012. Entro il 31 ottobre , i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge possono presentare , esclusivamente per via telematica, l’istanza , redatta sul modello TR, per la restituzione (o la compensazione) del credito maturato nel periodo luglio-settembre. Dall’anno prossimo, l’accesso al rimborso infrannuale potrebbe restringersi per effetto delle modifiche sull’obbligo di fatturazione previste dalla bozza dlgs di recepimento della direttiva 2010/45/Ue. Viene prefigurato , infatti, l’obbligo di emettere la fattura per molte operazioni extra- territoriali, il cui importo concorrerebbe così alla determinazione del volume d’affari , rendendo più difficile il conseguimento di alcuni dei presupposti del rimborso.
Chi può presentare l’istanza. Si ricorda che possono accedere al rimborso ( o alla compensazione orizzontale) del credito Iva infrannuale i contribuenti che si trovano, nel trimestre di riferimento, in una delle seguenti condizioni:
1. effettuazione di operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni; nel calcolo dell’aliquota media devono essere incluse anche le operazioni attive sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile, mentre sono esclusi gli acquisti e delle cessioni di beni ammortizzabili;
2. effettuazione di non imponibili per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate;
3. effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili; in questo caso è rimborsabile non l’intero credito del trimestre, ma soltanto quello riferibile agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili;
4. status di soggetto non residente identificato in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale;
5. effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, delle seguenti prestazioni di servizi:
· lavorazioni relative a beni mobili materiali;
· trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
· prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
· prestazioni di cui all’art.19, comma 3, lettera a-bis, del dpr 633/72.
L’imposta rimborsabile è costituita dall’eccedenza detraibile maturata nel trimestre, mentre non si tiene conto dell’eventuale credito riportato dal periodo precedente. L’importo dei rimborsi infrannuali non concorre al limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale e delle compensazioni orizzontali. Fatte salve le ipotesi di esonero, l’erogazione del rimborso è subordinata alla prestazione della garanzia.
La compensazione orizzontale. In alternativa al rimborso, i soggetti che si trovano nelle suddette condizioni possono utilizzare il credito trimestrale in compensazione orizzontale nel modello F24, nel rispetto però del limite di 516.456,90 euro per anno solare. Chi opta per la compensazione non deve presentare garanzia.
L’utilizzo in compensazione del credito trimestrale per importo superiore a 5 mila euro è consentito solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza e inviando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle entrate. Entro il limite di 5 mila euro, riferito a tutti i rimborsi infrannuali dello stesso anno solare , la compensazione può invece effettuarsi senza i predetti vincoli, ma occorre comunque la preventiva presentazione del modello TR.
Fonte: ItaliaOggi 24/10/2012