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L'adeguata verifica è d'obbligo

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L'adeguata verifica è d'obbligo
24-10-2012

Se manca l'adeguata verifica della clientela, a partire dallo scorso 17 ottobre, non solo il professionista o la banca non potranno operare a seguito dell'obbligo di astensione, ma devono restituire i fondi e le disponibilità finanziarie con bonifico su conto indicato dal cliente, con apposita causale che evidenzi l'impossibilità di adempimento agli obblighi antiriciclaggio, facendo scattare le sanzioni penali a carico del cliente non collaborativo. Innalzate le sanzioni sulla circolazione dei libretti di deposito al portatore in violazione della soglia dei mille euro. Sono alcune delle novità apportate a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 19/9/2012 n. 169, in G.U. 2/10/2012 n. 230.
L'obbligo di astensione. Nel caso in cui il professionista (ma le regole interessano particolarmente anche gli intermediari finanziari) non sia in grado di rispettare il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, deve, in ossequio alla valutazione del rischio, astenersi dall'eseguire la prestazione professionale, ai sensi dell'art. 23 del dlgs 231/07, ovvero deve porre fine alle eventuali prestazioni professionali già in corso, valutando l'opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto interessato alla Uif. Per quanto riguarda i rapporti continuativi e le operazioni o prestazioni in corso,a seguito dell'art. 18, comma 1 del dlgs 169/12, viene ora inserito nel contesto del citato art. 23 un nuovo comma, l'1-bis, ai sensi del quale, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata, gli enti o i professionisti devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su conto corrente. Ciò che, inoltre, assume particolare rilevanza è la prescrizione secondo cui il trasferimento dei fondi deve essere accompagnato da un messaggio che indichi alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In pratica si tratta di una sorta di «denuncia» del proprio cliente alla banca, demandando in sostanza a quest'ultima la decisione se effettuare o meno la segnalazione di operazione sospetta, ex art. 41, alla Uif,e senza che ciò escluda il professionista stesso dal vagliare se operare la segnalazione anche personalmente.
Sanzioni penali per la clientela. Da ciò discende che il cliente viene esplicitamente esposto alle sanzioni penali di cui all'art. 55, commi 2 e 3, del dlgs 231/07 secondo cui, salvo il caso di più gravi reati, l'esecutore dell'operazione che: - omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false,è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 500 a 5 mila euro; - non fornisca informazioni sullo scopo o sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (o le fornisca false) è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5 mila a 50 mila euro.
Problemi applicativi e criticità. Detto rafforzamento degli obblighi di esecuzione dell'adeguata verifi ca sembrerebbe avere un maggiore impatto immediato sull'operatività degli istituti di credito piuttosto che dei professionisti in quanto sono i primi tipicamente detentori di fondi ed altre disponibilità fi nanziarie di proprietà del cliente, laddove, invece tali «strumenti» possono essere eventualmente consegnati ai professionisti, ad esempio, con la costituzione di risibili fondi spese o acconti ma, di solito, le prestazioni professionali sono saldate alla conclusione. In considerazione, però del sopravvenuto dovere di restituzione dei fondi con modalità «targata», il professionista dovrà anteporre l'obbligo di esecuzione dell'adeguata verifica ad ogni altra operazione, decidendo di rifiutare direttamente l'incarico a priori nell'ipotesi di impossibilità ad eseguire detta verifica. Situazione molto diversa si paventa per le banche, le quali si vedrebbero obbligate alla chiusura dei conti correnti e dei rapporti di credito con il cliente. Tuttavia, in merito alla concreta modalità di attuazione del nuovo obbligo da parte degli intermediari finanziari, non mancano, a ben riflettere, dei dubbi applicativi. Infatti, se l'istituto bancario deve restituire i fondi con accredito su un altro conto corrente indicato dal cliente, sembrerebbe possibile, a questo punto, avvalersi della procedura dell'adeguata verifica con esecuzione da parte dei terzi. Possibilità, questa espressamente contemplata dal dlgs 231/07 negli articoli da 29 a 35. Tale modalità, con il dichiarato fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela, consente ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di fare affidamento sull'effettuazione degli obblighi in commento, presso terzi. Questi ultimi devono mettere immediatamente a disposizione dei soggetti ai quali il cliente è stato presentato, le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'art. 18. Devono essere altresì trasmesse le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica di qualsiasi altro documento pertinente, riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo. Da ricordare, comunque che i soggetti richiedenti la verifica che ricorrono presso terzi restano pur sempre responsabili finali dell'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela. Detto ciò, in attesa di istruzioni applicative, sembrerebbe che la procedura prevista dall'art. 23, comma 1-bis risulti piuttosto artificiosa, in quanto, se il cliente ha già un altro conto, sarà stato adeguatamente verificato, e quindi potrà trasmettere direttamente o indirettamente, tramite l'altro istituto bancario, i dati necessari, altrimenti se lo stesso volesse dissimulare tutte le proprie informazioni identificative non sarebbe stato in grado di aprire un altro conto su cui far bonificare la restituzione dei fondi pretesa dalla norma. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il nuovo art. 23, comma 1-bis relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.
 

Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale                22/10/2012

 

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