Due vie per la restituzione all’Inps delle prestazioni indebite intascate dai pensionati. Mediante una ritenuta sulla pensione e/o su ogni altra prestazione di cui sia titolare oppure mediante una rimessa in denaro (cash). Rateazione possibile in ogni caso fino a 24 mesi, estensibile a 60/120 mesi solo in casi di necessità del pensionato. A stabilirlo è l’Inps, facendo seguito alle nuove norme in materia di recuperi degli indebiti di cui alle leggi n. 73/2010 e n. 122/2010.
IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI INDEBITE
Il recupero coattivo dei crediti vantati dell’Inps è stato disciplinato con legge n. 73/2010 e legge n. 122/2010. Sulla base di tali norme l’Inps ha definito i criteri di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e da indebitata riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario, prevedendo due modalità di recupero: con trattenute sulle prestazioni di cui sia titolare il debitore; mediante rimesse in denaro.
NOTIFICA AL PENSIONATO
Primo passo per il recupero è la comunicazione al pensionato debitore. Da effettuarsi, peraltro, laddove siano state effettuate tutte le possibili compensazioni con crediti eventualmente ancora da definire. Tale passo è fondamentale tanto che l’attivazione del piano di recupero con trattenuta su pensione può essere effettuata solo dopo l’invio della comunicazione.
Per legge l’Inps ha l’obbligo di notificare gli indebiti dovuti a motivi reddituali entro l’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la verifica dei redditi.
La comunicazione deve contenere: l’importo, il periodo di riferimento, la prestazione della quale si contesta l’indebita percezione, la motivazione di fatto e di diritto in base alla quale si è accertato che l’importo erogato era superiore all’importo spettante, ovvero non dovuto, le possibili modalità di recupero.
Tali elementi e informazioni sono integrati: dall’invio al pensionato a fornire alla sede di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, elementi utili alla correzione del provvedimento direttamente ovvero tramite la casella di posta elettronica certificata indicata nella comunicazione stessa; dall’indicazione del termine di 90 giorni per la presentazione del ricorso al Comitato provinciale con l’avviso che la presentazione del ricorso non sospende l’azione di recupero in via amministrativa; nel caso in cui sussista la condizione per il recupero diretto, delle modalità con le quali, trascorso il suddetto termine di 30 giorni, l’Inps potrà avviare le procedure di recupero dell’indebito.
MODALITA’ DI RECUPERO DELL’INDEBITO
Il recupero è effettuato con le seguenti modalità:
· Compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell’Inps;
· Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche o assistenziali;
· Pagamento mediante rimesse in denaro.
La prima modalità (compensazione) può avvenire mediante compensazione di arretrati dovuti a titolo di prestazioni assistenziali, previdenziali, o a sostegno del reddito.
Fonte: ItaliaOggi 22/10/2012