Imprese fuori dalla privacy. Il provvedimento sulle semplificazioni interviene sulla disciplina della riservatezza ed esclude dall’ambito di applicazione del Codice della privacy (dlgs 196/2003) anche gli imprenditori non costituiti in forma societaria. Questo significa che per trattare i dati delle imprese, anche individuali, non occorrerà chiedere il consenso o mandare loro una informativa preventiva. Con una eccezione che riguarda i trattamenti di dati effettuati nel settore delle telecomunicazioni. Ma vediamo la novità nel dettaglio.
Si interviene sull’art. 5 del Codice della privacy dedicato all’ambito di applicazione delle disposizioni a tutela della riservatezza.
L’art.5 esordisce specificando che il Codice della privacy si applica al trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio italiano. Il codice inoltre si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un paese non appartenente all’Unione europea e, tuttavia, impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio italiano, anche diversi da quelli elettronici, a meno che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. Dopo aver stabilito in positivo l’ambito di applicazione, il codice dettaglia le eccezioni.
La prima riguarda il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali: questo trattamento è soggetto all’applicazione del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Anche alle persone fisiche si applicano, però, le disposizioni in tema di responsabilità e di diffusione dei dati. Inoltre, la nuova norma dispone che il trattamento dei dati personali di chi agisce nell’esercizio dell’attività di impresa, anche individuale, non è soggetto all’applicazione del presente codice. Si tratta, dunque, di una eccezione alla regola generale della applicazione universale del codice. Alla eccezione, il nuovo comma 3-bis fa seguire una eccezione alla eccezione, per cui sono fatte salve le disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi, appunto, di comunicazioni elettroniche.
L’effetto della disposizione è di esonerare completamente l’attività di impresa dalla disciplina della privacy (tranne per le comunicazioni elettroniche). Escludere dalla disciplina della privacy significa che non si applicano, innanzi tutto le disposizioni sugli adempimenti principali: informativa, consenso, notificazione.
Fonte: ItaliaOggi 22/10/2012