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L'Iva dovuta va in differita. Diritto alle detrazioni compreso

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L'Iva dovuta va in differita. Diritto alle detrazioni compreso
24-10-2012

Fra poco più di un mese sarà possibile, per un numero rilevante di imprese e professionisti, emettere le fatture senza dover versare l’Iva prima ancora di averla incassata dal cliente (opportunità finora riservata ai soggetti di minori dimensioni e pesantemente condizionata dai riflessi negativi sul cliente). Dal 1 dicembre prossimo diventerà, infatti, operativo il cosiddetto regime Iva di cassa, nel quale la liquidazione dell’imposta si basa non sul fatturato, ma sulla regolazione finanziaria A questo scopo, però, sarà necessario implementare la contabilità Iva con la rilevazione degli incassi e dei pagamenti.
Potranno avvalersi del nuovo regime, facoltativo, i contribuenti con volume d’affari annuo non superiore a 2 milioni di euro.
COME FUNZIONA
Secondo l’art.32 bis del dl. n. 83/2012, nel regime di cassa l’Iva relativa alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e di committenti che agiscono in veste di soggetti passivi diventa esigibile, anziché al momento di effettuazione dell’operazione, al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione; tale limitazione temporale non opera se, prima del decorso del termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali: in tal caso, infatti, il differimento dell’esigibilità opera fino all’incasso del credito. In pratica l’imposta relativa alle operazioni attive deve essere computata a debito nella liquidazione periodica nel corso della quale viene incassato il corrispettivo o viene a scadere il suddetto termine di un anno. Lo stesso art. 4 puntualizza che, in relazione alle operazioni attive soggette al regime di cassa, il cedente/prestatore adempie comunque agli obblighi del titolo II del dpr 633/72 (fatturazione all’atto dell’effettuazione dell’operazione e successiva registrazione nel termine di legge), e che le operazioni concorrono al volume d’affari con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.
Sin qui il trattamento delle operazioni attive. Ma il regime speciale riguarda anche le operazioni passive: in parallelo con il differimento dell’Iva dovuta, infatti, l’art.32-bis, in conformità con l’art. 167-bis della direttiva 2006/112/Ce, differisce anche il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi, che slitta al momento del pagamento dei fornitori. L’art.1, comma 3 del decreto, più precisamente, prevede che, nel regime di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore. Il successivo art. 5, comma 1, precisa inoltre che il diritto alla detrazione è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie (effettuazione dell’operazione) e “alle condizioni esistenti in tale momento”.
Nel regime di cassa, il sistema è quindi simmetrico:
· L’Iva sulle operazioni attive si rende dovuta all’incasso del corrispettivo, ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione;
· L’Iva sugli acquisti può essere detratta dopo il pagamento al fornitore, ma comunque decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Per determinare la portata del diritto alla detrazione, secondo il decreto, occorre fare riferimento alle condizioni esistenti al momento del pagamento (o alla scadenza del termine di un anno), e non al momento dell’effettuazione dell’operazione. Il decreto chiarisce, poi, che in caso di incasso (o pagamento) parziale, l’imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra quanto incassato e il corrispettivo totale dell’operazione.

Fonte: ItaliaOggi                          22/10/2012
 

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