Reddito agricolo light. Per pochi
Dal prossimo anno, soltanto i produttori agricoli costituiti in forma individuale e nella veste delle società semplici potranno ancora tassare i propri redditi utilizzando i valori catastali.
Con la legge di stabilità, varata la scorsa settimana, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno prossimo, le società a responsabilità limitata, le cooperative e le società personali (snc e sas), escluse quelle semplici, ritorneranno a tassare i propri redditi utilizzando i criteri per la determinazione del reddito d’impresa. La modifica non impatta sulle società per azioni, giacchè la scelta per la tassazione catastale non è mai stata resa possibile, e nemmeno per quelle che si sono trasformate da tale veste in una di quelle appena indicate, anche in presenza di trasformazione regressiva per perdite.
Preliminarmente, si evidenzia la brusca interruzione del regime che le disposizioni in commento fanno decorrere a partire dal 1 gennaio 2013, anche per le società indicate che hanno in corso l’opzione triennale e che hanno pianificato, in un comparto come molti altri in forte crisi, i propri investimenti.
Dal 2007, in effetti, le società costituite nella veste indicata ed esercenti esclusivamente le attività agricole, di cui all’articolo 2135 c.c, in possesso di uno statuto adeguato ai sensi dell’art. 2, dlgs n. 99/2004 hanno potuto passare al regime della tassazione fondiaria che, a prescindere dal risultato ottenuto alla fine di ogni esercizio e pur mantenendo una contabilità ordinaria, permette, in un comparto a bassa redditività, di contenere la pressione fiscale e, soprattutto, di non avere ripercussioni sul mercato per il solo fatto di agire con una veste diversa.
La scelta di conferire la propria impresa individuale in un soggetto collettivo o di iniziare l’esercizio delle attività agricole con forme societarie più strutturate non è sempre stata volontaria ma è scaturita da una serie di situazioni congiunturali, con l’obiettivo di eseguire investimenti maggiori, raccogliere maggiori capitali da investire anche nella produzione di energia alternativa, al fine di integrare una redditività praticamente inesistente nel comparto primario e contenendo il rischio d’impresa.
Ricordando che l’ingresso non ha mutato la natura del reddito, che rimane quello d’impresa, la società deve utilizzare i valori fiscali indicati nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi , stante il fatto che in costanza dell’opzione , la società ha continuato ad applicare le regole per la determinazione del reddito d’impresa con la conseguenza che, alla fuoriuscita del regime opzionale, con particolare riferimento alla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni mobili strumentali, le stesse concorrono come differenza tra il corrispettivo realizzato, al netto degli oneri di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di ingresso; fatta eccezione per i beni immobili, le cui minusvalenze e plusvalenze concorrono “in ogni caso” alla determinazione del reddito anche in vigenza di opzione (norma antielusiva).
Fonte: ItaliaOggi 19/10/2012