La stazione appaltante non potrà escludere i concorrenti dalle gare di appalto se non per cause tassativamente previste dalla legge, pena la nullità del provvedimento di esclusione; saranno ammesse soltanto deroghe motivate e limitate; sarà possibile chiedere come requisito il fatturato aziendale in relazione all'entità, alla specificità o complessità dell'appalto; verifica dei documenti anche per le micro, piccole e medie imprese. Sono questi soltanto alcuni dei numerosi chiarimenti contenuti nella approfondita determina n. 4 del10 ottobre 2012, in pubblicazione sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il provvedimento rappresenta il primo passo verso la completa attuazione del disposto dell'articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti, che prevede siano approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture, i modelli (bandi-tipo) sulla base dei quali le stazioni appaltanti predisporranno i bandi di gara. all'interno di questi modelli dovranno essere indicate le cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. La determina 4/2012 rappresenta quindi il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione. In particolare tre sono i punti approfonditi dall'Autorità per quel che riguarda la tassatività delle cause di esclusione: il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal dpr 207/2010 (il regolamento attuativo ) o da altre disposizioni di legge vigenti; l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. La tassatività di queste cause di esclusione (con la nullità ex lege delle cause non riconducibili alle tre ipotesi citate) dovrebbe quindi determinare una conseguente riduzione del potere discrezionale delle amministrazioni che predispongono gli atti di gara. La determina è molto chiara su questo aspetto: «Le stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione, solo con riguardo a disposizioni di leggi vigenti ovvero alle altre regole tassative previste dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice».
Vengono ad esempio dichiarate affette da nullità le prescrizioni che, nella lex specialis, impongano un dato adempimento ai partecipanti, a pena di esclusione, senza che vi sia una specifica copertura nella normativa vigente, o senza che il comportamento posto in essere dal concorrente produca le ulteriori conseguenze previste dall'art. 46, comma 1-bis. Rispetto alle cause di esclusione relative la mancato possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice) e speciali (capacità tecnica, economica e organizzativa del concorrente), una volta affermato il principio generale che la mancata prova dei requisiti determina l'esclusione del concorrente, l'Autorità chiarisce anche che, per il fatturato aziendale la stazione appaltante, laddove lo preveda, ne deve dare adeguata motivazione in relazione all'entità, alla complessità o alla specificità dell'appalto rispettando il principio di proporzionalità. Si tratta di un importante chiarimento su una delle ultime modifiche del Codice (apportata con la legge 135 del 7 agosto 2012). Fra i diversi chiarimenti forniti assume rilievo anche quello relativo alle piccole e medie imprese per le quali la legge sullo Statuto di impresa impone di chiedere la documentazione a comprova dei requisiti «solo all'impresa aggiudicataria». A tale proposito la determina esclude che la norma della legge 180 abbia inciso sull'operatività della disciplina del Codice sulla verifica sul primo e secondo classificato, né «di sottrarre a tale verifica le Pmi»; pertanto anche alle micro, piccole e medie imprese, prime e seconde classificate devono essere chiesti i documenti.
Fonte: ItaliaOggi 18/10/2012