Per chi opterà dal 1° dicembre 2012 per il nuovo regime della «liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa», il vantaggio di poter posticipare, al momento dell'incasso della fattura, il pagamento allo Stato dell'Iva addebitata sui documenti emessi, può essere ridotto dell'incremento dei costi necessari per gestire contabilmente la relativa situazione finanziaria. A differenza del regime precedente, infatti, non è possibile scegliere di posticipare l'esigibilità dell'Iva solo per una fattura emessa (ad esempio, quella di importo più elevato), ma è necessario applicare il principio di cassa a tutte le fatture emesse (tranne quelle verso i privati, gli enti pubblici e chi adotta il reverse charge) e a tutte quelle ricevute (tranne quelle relative agli acquisti soggetti ad inversione contabile o intracomunitari di beni, le importazioni di beni e le estrazioni dai depositi Iva).
Il regime dell'Iva per cassa non si sostituisce agli altri, ma è applicabile in maniera trasversale con gli stessi, in quanto può essere utilizzato indistintamente da chi adotta il regime dei residuali, delle nuove iniziative, della contabilità semplificata per i professionisti o per le imprese minori, della contabilità ordinaria per i professionisti o per le imprese.
La registrazione degli incassi e dei pagamenti viene già gestita da chi adotta la contabilità ordinaria per obbligo (le imprese individuali, snc e sas, con ricavi superiori a 400.000,00 euro per le prestazioni di servizi o a 700.000,00 euro per le altre attività, e le società di capitali) o per opzione. Se queste soggetti hanno un volume d'affari pari o inferiore a 2 milioni di euro, potranno sfruttare al meglio l'opportunità di posticipare la liquidazione dell'Iva incassata dai propri clienti, al netto di quella pagata ai propri fornitori, in quanto registrano già oggi i relativi incassi e pagamenti. Per chi adotta gli altri regimi contabili, invece, andrà tenuta la prima nota per tutte le fatture attive e passive, a differenza del regime per cassa attuale, che obbliga a registrare l'incasso solo della fattura soggetta all'esigibilità differita. Come riportato dalla circolare 30 aprile 2009, n. 20/E, paragrafo 4.1, per individuare il momento dell'incasso non effettuato in contanti, si dovrà fare «riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (per esempio assegni bancari, Ri.Ba, Rid, bonifico bancario)».
Come in precedenza, anche il nuovo regime dell'Iva per cassa incide solo sul momento in cui l'imposta diviene esigibile, cioè sul momento in cui l'imposta viene sommata (o tolta per le fatture passive) nella liquidazione relativa al mese o trimestre di incasso (o pagamento) ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Non cambia nulla, invece, per gli altri adempimenti procedurali, come ad esempio l'emissione della fattura secondo le regole generali dall'articolo 6, del Dpr 633/1972 (ad esempio, consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili o stipula dell'atto per gli immobili) o la sua registrazione nei registri Iva. Le operazioni attive, infatti, concorrono a formare il relativo volume d'affari del cedente o prestatore con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.
Fonte: Il Sole 24 Ore 18/10/2012