Eliminato il silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli; semplificata la procedura per l'adeguamento degli strumenti urbanistici; ammesse agli appalti le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, ridotta al 20% la quota delle garanzie non svincolabili fino al collaudo dell'opera pubblica; possibile lo svincolo delle garanzie di buona esecuzione rese dalla imprese di costruzioni per le opere in esercizio da almeno un anno e non ancora collaudate.Sono queste alcune delle novità previste nel disegno di legge sulla semplificazione approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, che conferma molte delle norme che erano state messe a punto nelle scorse settimane. Fra le modifiche apportate nell'ultima versione si segnala la scomparsa della norma sulla qualificazione delle imprese di costruzioni operanti nell'ambito della categoria Og 11 (impianti tecnologici) che avrebbe ridotto le percentuali di possesso dei requisiti nelle categorie Os 3, impianti idrici, Os 28, impianti termici e Os 30, impianti elettrici e telefonici, rendendo più facile la qualificazione.Viene invece confermata la norma sull'eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire per inerzia del comune in relazione all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, quando esiste un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Con la modifica apportata dal disegno di legge il governo richiede comunque che vi sia un provvedimento espresso, derubricando il «silenzio» dell'amministrazione a silenzio non avente valore di provvedimento di diniego.
Viene anche chiarito che sia per immobile sottoposto a vincolo la cui tutela competa, anche in via di delega, all'amministrazione comunale, sia per immobile oggetto di vincolo che non compete al comune, non vi sia differenza di procedura: nel secondo caso occorre indire una conferenza di servizi che, con la novella del disegno di legge, diventa invece facoltativa. Per quel che riguarda l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il disegno di legge restituisce all'amministrazione competente il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione decorsi inutilmente i termini indicati per l'espressione del parere del soprintendente, senza la presunzione di parere favorevole del soprintendente decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti.Viene confermata anche la modifica al Codice dei contratti pubblici che consentirà alle le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 di partecipare alle gare di appalto, con l'applicazione delle regole previste per i raggruppamenti temporanei di imprese. Così facendo si recepisce la richiesta formulata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012) anche se il mero rinvio alla disciplina dei raggruppamenti non sembra idoneo a fare completa chiarezza sulle modalità di partecipazione. Eliminato anche l' obbligo di allegazione delle copie delle procure quando le stesse siano iscritte nel registro delle imprese.Per quel che concerne le garanzie di buona esecuzione, si tocca l'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici prevedendo che la quota dell'importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto, passi dal 25 al 20% dell'iniziale importo garantito, consentendo quindi alle imprese di avere un livello minore di impegni. Si introduce poi una norma sulle opere in esercizio stabilendo che, anche prima del collaudo, l'esercizio protratto per oltre un anno produca, a determinate condizioni, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% da svincolare all'emissione del certificato di collaudo. Per gli appalti affidati alla data di entrata in vigore della disposizione, le cui opere siano state in tutto o in parte poste in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge nei termini indicati dalla norma, il termine per lo svincolo automatico avviene a decorrere da tale data e ha durata di 180 giorni. Infine si interviene per semplificare e accelerare le procedure per il rilascio dei provvedimenti di Via (valutazione impatto ambientale) e di parere di Vas (valutazione ambientale strategica) sopprimendo l'obbligo di acquisire il parere dei ministeri diversi da quelli concertanti.
Fonte: ItaliaOggi 17/10/201