A sorpresa, il regime dell'Iva per cassa decorre dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Lo prevede l'articolo 8 del decreto approvato dal ministro dell'Economia e finanze, disponibile sul sito internet del ministero e attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Quindi potranno accedere al nuovo regime senza alcuna difficoltà i contribuenti mensili, mentre l'opzione appare complicata per quelli trimestrali, ai quali converrà attendere la data del 1° gennaio 2013. Infatti, com'è noto, la liquidazione dell'Iva deve essere eseguita tenendo conto delle fatture di vendita e di acquisto registrate nel mese o nel trimestre. Il soggetto che opta per l'Iva per cassa deve considerare, nella liquidazione Iva, tutta l'imposta relativa alle operazioni registrate per poi sottrarre l'Iva relativa alle fatture emesse e non incassate, nonche l'imposta sulle fatture di acquisto registrate ma non pagate. Il contribuente in regime trimestrale, a questi fini, dovrebbe quindi scomporre le fatture relative ai mesi di ottobre e novembre da quelle di dicembre; troppo complicato, meglio attendere l'anno prossimo.
La decorrenza della facoltà di optare per l'Iva per cassa ha come oggetto le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. Si tratta quindi delle fatture immediate emesse nel mese di dicembre e quelle differite relative alle consegne poste in essere dallo stesso mese che devono essere comprese nella liquidazione del mese di dicembre. Il primo appuntamento operativo è quindi per il 16 gennaio 2013, con la liquidazione mensile del mese di dicembre.
Il decreto sembra dimenticare i trimestrali. Anche qualora si verifichi il superamento della soglia di due milioni di euro di volume d'affari, il regime dell'Iva per cassa cessa dal mese successivo. Quindi ancora una volta il soggetto trimestrale che supererà tale limite, ad esempio nel mese di agosto, nella liquidazione trimestrale, dovrà liquidare due mesi con il criterio della cassa e un mese con il criterio delle fatture registrate.
Il decreto ministeriale ricalca le disposizioni contenute nella norma introduttiva e cioè l'articolo 32-bis del Dl 83/12. La liquidazione dell'Iva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva e non per le fatture emesse nei confronti dei privati.
Si ricorda che, pur essendo obbligatorio indicare nella fattura che l'emittente applica l'esigibilità differita proprio ai sensi dell'articolo 32-bis (la cui omissione ha carattere formale), l'acquirente o il committente possono detrarre l'imposta anche se non è stato pagato il corrispettivo.
Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.
Manca ancora il provvedimento relativo alle modalità di esercizio dell'opzione, ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore 17/10/2012