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Cigs a maglie larghe

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Cigs a maglie larghe
17-10-2012

Nel programma cassa integrazione salariale aziendale, con diritto alla relativa indennità, rientrano anche i lavoratori che non hanno superato il periodo di prova. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 16606/2012.
Il quesito. L'istituto di previdenza risponde a specifici quesiti sulla possibilità di applicare anche ai lavoratori in cigs, assunti a tempo indeterminato ma licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di cui all'articolo 2, comma 5- quater, della legge n. 166/2008) al fine di consentire ai medesimi lavoratori di rientrare nel programma di cassa integrazione e così beneficiare della relativa indennità.
I chiarimenti. La giurisprudenza, spiega l'Inps, considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro: quello durante il periodo di prova e quello del licenziamento. E ritiene che le norme sulla «stabilità del posto di lavoro» contenute nella legge n. 604/1966 (norma preconizzante il più famoso articolo 18 della legge n. 300/1970) siano applicabili soltanto ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare l'assunzione in prova giustificata, piuttosto, dalla necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (l'Inps richiama le sentenze n. 204/1976, n. 172/1996 e n. 541/2000 della corte di cassazione). Tuttavia, aggiunge l'Inps, la corte costituzionale muovendo proprio da tali premesse è giunta a negare: «che l'assunzione in
prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo, cioè accertamento di determinate qualificazioni tecniche del prestatore necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale intende essere assunto ... può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato» (l'Inps cita le sentenze n. 204/1976, n. 189/1980, n. 541/2000 e n. 172/1996 della corte di cassazione). Pertanto, conclude l'Inps, stante l'inapplicabilità delle norme in materia di licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo o per giusta causa) ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che ad esso, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di prova come contratto a termine, devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale e fruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a termine (circolare Inps n. 130/2010).
 

Fonte: ItaliaOggi                    16/10/2012

 

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