Accesso al lavoro più facile nei cantieri. Imprese e lavoratori autonomi, infatti, non dovranno più produrre il Durc per la propria regolarità contributiva: basterà una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante o dello stesso lavoratore autonomo. Lo stabilisce, tra l'altro, il pacchetto semplificazioni oggi all'esame del consiglio dei ministri. Pacchetto costretto a dura cura dimagrante con la scomparsa delle norme di semplificazione relative a collocamento obbligatorio, estensione della prosecuzione volontaria ai lavoratori parasubordinati, armonizzazione base di calcolo delle prestazioni non pensionistiche dell'Inps e alla comunicazione (Co) sui rapporti di lavoro. Confermate, invece, le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Stop al Durc nei cantieri. La modifica riguarda l'articolo 90 del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), relativo agli obblighi per il committente o responsabile dei lavori nei cantieri.
La norma stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, devono attenersi ai principi e misure generali di tutela, nonché, nel caso di affidamento dei lavori, a: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo a cui vengono affidati i lavori; b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo; c) trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, tra l'altro, il Durc. Il pacchetto semplificazioni abroga quest'ultima previsione (consegna del Durc) e la sostituisce con l'obbligo di consegnare «in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo... che l'amministrazione concedente è tenuta a verificare...». Un solo Durc. Sempre in materia di Durc, il pacchetto semplificazioni estende la vigente previsione della misura «compensativa» per chi ha crediti nei confronti dello stato per il Durc richiesto per fruire di benefici normativi e contributivi a ogni tipologia di Durc. Infatti, è oggi previsto il rilascio del Durc, anche in presenza di debiti contributivi, qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati (che darebbero esito ad un Durc negativo). Tuttavia, la norma fa riferimento esclusivo al Durc rilasciato per la fruizione di benefici «normativi e contributivi», per cui restano fuori i Durc richiesti per gli appalti pubblici e nell'ambito degli appalti privati in edilizia. Il pacchetto semplificazioni elimina questa disparità. Sicurezza più facile. Il pacchetto semplificazioni conferma, invece, le novità sulla valutazione rischi con la previsione di una semplificazioni del documento per le piccole e medie imprese, addirittura con un procedimento più semplice. La fissazione di tale disciplina semplificata viene rimessa a un decreto del ministro del lavoro, da adottarsi sentita la commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, entro 60 giorni dalla conversione in legge di quello che sarà il decreto legge semplificazioni (pacchetto). Compiti fondamentali affidati al decreto sono: a) l'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico, per i quali sarà possibile effettuare la valutazione dei rischi standard; b) la predisposizione del modello ad hoc che servirà per attestare di avere effettuato la valutazione rischi.
Fonte: ItaliaOggi 16/10/2012