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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
20-07-2012

Il limite di 96mila euro per la detrazione Irpef del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale) effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche il limite massimo per il 2012 e il 2013 quali anni civili. Se vi sono due interventi diversi nello stesso immobile, il limite massimo per quest'anno non potrà superare i 96mila euro (per quell'immobile), neanche se il pagamento di 48mila euro per il primo intervento è avvenuto entro il 25 giugno 2012 e il bonifico di 96mila euro per il secondo intervento è stato effettuato successivamente ed entro quest'anno. Sono queste le conseguenze della risposta di ieri del sottosegretario al ministero dell'Economia Vieri Ceriani, per conto dell'agenzia delle Entrate, a un'interrogazione parlamentare. Per il 2012 spetta la detrazione del 36% per le spese pagate fino al 25 giugno 2012 con un limite massimo di 48mila euro e la detrazione del 50% per quanto pagato «dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96mila euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48mila euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36 per cento». In questo passaggio, le Entrate non specificano se si tratti o meno di mera prosecuzione dell'intervento, quindi, deve ritenersi che la regola sostenuta valga indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una mera prosecuzione dell'intervento.Ad esempio, se alla data del 20 giugno sono stati pagati, con bonifico "parlante" (che riporta causale e relativi codici fiscali), 50mila euro per un intervento e al 30 giugno ne sono stati pagati 100mila per un altro, per il primo pagamento si potrà detrarre il 36% di 48mila euro (non recuperando i 2mila euro, che eccedono il limite di 48mila euro del primo periodo), mentre per il secondo pagamento si potrà recuperare il 50% di 48mila euro, non recuperando i 52mila euro che eccedono i 48mila euro agevolati nel primo periodo (96mila euro del secondo periodo, meno i 48mila euro già agevolati). La risposta non dice nulla circa la possibilità del contribuente di considerare rilevanti in Unico 2013 o nel 730, relativi al 2012, solo i bonifici effettuati dopo il 25 giugno 2012 (nel limite di 96mila euro e detraibili al 50%), ma si ritiene non possibile questa scelta. Non si possono cioè utilizzare solo i bonifici relativi a interventi con detrazione del 50% escludendo quelli con detrazione al 36 per cento. Vanno riportati tutti in ordine cronologico.Per il periodo d'imposta 2013, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall'inizio dell'anno fino al 30 giugno 2013, «per un ammontare massimo di 96mila euro, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48mila euro, le ulteriori spesse sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento». Si ritiene, però, che se non vi sia una mera prosecuzione dell'intervento, debba valere la regola dettata per il 2012, cioè che il limite massimo di spesa annuale sia di 96mila euro anche per il 2013.





Fonte Il Sole 24 Ore 05/07/2012
 

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