Provincia di Ascoli Piceno

Iva, pochi i beni immuni ai rincari

Provincia di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno
Home Programmazione Economica
Home Page » Home Programmazione Economica » lettura PE Notizie e Comunicati
Icona freccia bianca
Iva, pochi i beni immuni ai rincari
16-10-2012

Quella del 2013 sarà un'estate calda sul fronte dei prezzi. La previsione si fonda sul disegno di legge di stabilità, che conferma purtroppo il temuto aumento dell'Iva. La consolazione è che l'incremento sarà di un solo punto, rispetto ai due punti già fissati nero su bianco con il decreto cosiddetto salvaItalia. È anche confermato, però, che non toccherà soltanto l'aliquota ordinaria del 21%, ma anche quella intermedia del 10%: dal primo luglio 2013, infatti, le due aliquote passeranno rispettivamente al 22% e all'11%. E questo non potrà che scaricarsi sui consumatori, che, in tempi di magra, vedranno crescere il prezzo dei beni e dei servizi e, per difendersi, verosimilmente saranno costretti a tagliare ancora i loro acquisti. Ma la contrazione dei consumi, a sua volta, inciderà negativamente sulle vendite e, quindi, sul gettito tributario, non solo sul versante delle imposte indirette, ma anche di quelle dirette. Il rischio, insomma, è quello di alimentare il circolo vizioso dello stallo economico. Rispetto all'anno scorso, quando aumentò solo l'aliquota ordinaria, gli aumenti dell'anno prossimo coinvolgeranno praticamente tutti i settori dell'economia, compreso il comparto
alimentare e l'edilizia. Si salveranno, in sostanza, solamente i generi di prima necessità (per esempio, latte fresco, latticini, ortaggi freschi, frutta, pane, pasta), la prima casa e l'editoria, ossia i beni e servizi ai quali si applica l'aliquota minima del 4% (sono elencati nella tabella A, parte II, allegata al dpr n. 633/72). Anche se è presto per soffermarsi sugli aspetti tecnici e sulle problematiche applicative e gestionali vale la pena riassumere brevemente le regole applicabili in caso di variazione delle aliquote Iva, per quanto riguarda la disciplina temporale. Supponendo che, in sede di approvazione definitiva, verrà confermata la previsione del disegno di legge, che modifica l'art. 40 del dl n. 98/2011 mantenendo invariata la decorrenza del 1° luglio 2013, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi «effettuate» fino al 30 giugno 2013 si applicheranno le attuali aliquote del 21 e del 10%, mentre quelle nuove si applicheranno alle operazioni effettuate dal giorno successivo. Per identificare il momento di effettuazione occorre fare riferimento alle disposizioni dell'art. 6 del dpr 633/72, che prevedono criteri differenti in relazione alle categorie di operazioni.
1. Cessioni di beni. In linea di principio, salvo alcuni casi particolari, per le cessioni di beni sono previsti i seguenti criteri: a) le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione; b) le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non conta il contratto preliminare). Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono, se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre l'anno dalla consegna o spedizione. Il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti. Se la fattura viene emessa in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione (per esempio perché il cedente si avvale della fatturazione differita, oppure per inosservanza del termine di legge), l'aliquota dell'imposta è comunque quella in vigore nel momento (precedente) dell'effettuazione dell'operazione. Pertanto, tutte le vendite di beni che siano stati consegnati o spediti prima dell'entrata in vigore dell'aumento, anche se fatturate dopo, saranno assoggettate all'aliquota del 21%.
2. 2. Prestazioni di servizi. Per le prestazioni di servizi, invece, vale generalmente il criterio di cassa per tutti i soggetti Iva: il momento di effettuazione dell'operazione coincide, infatti, con il pagamento del corrispettivo, mentre non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Pertanto, per esempio, in relazione a un contratto di locazione di un bene mobile o immobile, i canoni maturati prima, ma pagati dal 1° luglio 2013 in avanti dovranno essere fatturati con l'aliquota del 22%. Fanno eccezione al principio di cassa le prestazioni cosiddette «generiche» scambiate fra soggetti passivi italiani e operatori esteri, per le quali sono previsti criteri specifici (ultimazione del servizio o maturazione del
corrispettivo).
3. Anticipazione del momento di effettuazione Se però, anteriormente e indipendentemente dal verificarsi degli eventi descritti sopra, sia emessa la fattura, oppure sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base a questa disposizione, dunque, se prima della data di entrata in vigore dell'aumento viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà stipulata (ovvero in relazione alla vendita di un bene mobile che sarà consegnato) dopo tale data, sull'importo pagato o fatturato prima si applica la vecchia aliquota. Stesso discorso se vengono fatturati anticipatamente canoni di locazione che matureranno dopo. Abbigliamento e accessori Calzature Elettrodomestici Televisori Computer Telefonini Mobili e oggetti di arredamento Strumenti musicali Gioielleria e oreficeria Veicoli Imbarcazioni Carburanti e lubrificanti Servizi di officine, gommisti e carrozzieri Servizi di lavanderia Acqua minerale e birra Vino e alcolici
Cosa passerà dal 21 al 22%
L'aumento dell'Iva dal 21 al 22% riguarderà i beni e servizi non compresi nella tabella A allegata al dpr 633/72, tra cui: Servizi di telecomunicazione Prestazioni professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti ecc.) Ingresso alle manifestazioni sportive di prezzo superiore a 12,91 euro Noleggio veicoli e imbarcazioni Servizi di trasporto merci (esclusi impianti a fune) Servizi degli stabilimenti balneari Prestazioni delle agenzie di viaggio (tour operator) Case con caratteristiche di lusso Gas metano per usi civili, oltre 480 mc annui Servizi forniti con mezzi elettronici (compresi libri e musica digitali) Carne Pesce Uova Miele Tè Energia elettrica per uso domestico Gas metano per usi civili, fi no alla soglia di 480 mc annui Medicinali Cosa passerà dal 10 all'11%
L'aumento dell'Iva dal 10 all'11% riguarderà i beni e servizi elencati nella tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72, tra cui: Prestazioni alberghiere Servizi di bar e ristoranti Spettacoli teatrali e concerti Trasporti di persone Costruzione e cessione di opere di urbanizzazione Abitazioni non di lusso (non prima casa) Manutenzioni e ristrutturazioni edilizie Locazioni di abitazione Austria (aggiornamento al 12/10/2012, dal sito dell'Agenzia delle entrate).
 

Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale              15/10/2012

 

Condividi questo contenuto

Il portale della Provincia di Ascoli Piceno è un progetto realizzato da ISWEB S.p.A. con la soluzione ePORTAL

Note legali - Privacy - Responsabile del procedimento di Pubblicazione - Obbiettivi di Accessibilità - Accessibilità - Dichiarazione di Accessibilità

- Inizio della pagina -
Il progetto Provincia di Ascoli Piceno è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.