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BENI D'IMPRESA, MANUTENZIONE PRIVATA DETRAIBILE

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BENI D'IMPRESA, MANUTENZIONE PRIVATA DETRAIBILE
23-07-2012

Il contribuente che utilizza temporaneamente un bene dell'impresa per fini privati ha diritto a detrarre l'Iva sulle spese sostenute per apportare al bene le modifiche permanenti necessarie al predetto utilizzo; è irrilevante il fatto che, al momento dell'acquisto, il bene avesse oppure no formato oggetto di detrazione dell'imposta. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza 19 luglio 2012, C-334/10. Nella stessa data, un'altra sentenza della Corte ha statuito che un bene acquistato presso un soggetto che aveva detratto parzialmente l'imposta non può essere rivenduto con il regime del margine, convalidando così l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate, a proposito dei veicoli, nella circolare n. 8/2009. Diritto alla detrazione. La questione era stata sollevata nell'ambito della vicenda di una società costituita da due coniugi che, dopo avere acquistato un magazzino destinato all'attività di commercio all'ingrosso, avevano poi sostenuto delle spese per adattare il sottotetto dell'immobile all'uso abitativo, adibendolo per quasi due anni a loro abitazione privata. Successivamente anche questa porzione dell'immobile era stata destinata all'attività, ma il fisco aveva contestato la detrazione dell'Iva sulle spese sopportate per modificare permanentemente l'edificio al fine di adattarlo all'uso temporaneo privato. Nella sentenza, la Corte precisa anzitutto che le modifiche (acquisto di abbaini e realizzazione di un ingresso) vanno considerate come la creazione di un autonomo bene d'investimento. Tale bene, in linea di principio, è utilizzabile sia a fini privati sia professionali e difatti, successivamente, è stato impiegato per gli scopi dell'impresa. Ricorda, poi, di avere già dichiarato che il fatto che beni acquisiti per fini d'impresa non siano immediatamente impiegati l'attività economica, in linea generale, non può condurre a negare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte. In definitiva, nella fattispecie si è in presenza dell'uso «misto» di un bene d'investimento dell'azienda. Per poter stabilire se il soggetto passivo possa detrarre integralmente l'Iva a monte, bisogna esaminare quindi in quale misura il bene modificato possa essere considerato utilizzato ai fini delle operazioni tassate del soggetto passivo. Al riguardo, la Corte osserva che l'uso di un bene destinato all'azienda per i fini del soggetto passivo o per quelli del suo personale è assimilato a una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, ossia a un'operazione imponibile. La Corte precisa, infine, che la circostanza che il bene aziendale al quale sono state apportate le modifiche oggetto di contestazione della detrazione abbia o non abbia, al momento dell'acquisto, formato oggetto di diritto alla detrazione, non influisce sulla detraibilità dell'Iva relativa alle spese modificative. Tale circostanza influirà, infatti, solo sul calcolo della base imponibile dell'uso privato del bene aziendale. Regime del margine. L'oggetto del procedimento C-160/11 è una questione interpretativa che si era posta, in Italia, in seguito alla revisione del diritto alla detrazione dell'Iva sulle spese dei veicoli stradali a motore, con l'elevazione al 40% della detrazione forfettaria. Va ricordato che la normativa italiana in vigore prima delle modifiche del 2007 riconduceva nel regime del margine, in considerazione dell'esiguità dell'imposta detraibile, le cessioni di veicoli acquistati presso soggetti passivi che avevano detratto l'Iva nella misura del 10-15%, come previsto precedentemente. La questione mirava infatti a chiarire se la normativa comunitaria sul regime del margine per il commercio di beni d'occasione autorizzi l'applicazione di tale regime anche alle cessioni di beni che i soggetti passivi rivenditori hanno acquistato presso soggetti passivi che, al momento dell'acquisto, avevano detratto parzialmente l'imposta, per effetto delle limitazioni previste dall'ordinamento. Nella sentenza, la Corte osserva anzitutto che le norme sul regime speciale in esame devono essere interpretate restrittivamente, sicché l'elenco delle operazioni che vi possono rientrare, nel quale figura la cessione di beni acquistati presso un soggetto passivo che non aveva esercitato il diritto alla detrazione, è tassativo. Nella fattispecie, invece, si tratta di autoveicoli che, nella fase precedente, avevano formato oggetto del diritto alla detrazione parziale, fino al massimo del 60%. Ne discende che alla successiva cessione di tali autoveicoli da parte del soggetto passivo rivenditore non può essere applicato il regime speciale del margine. In ordine ai profili di doppia imposizione lamentati dalla parte interessata, la Corte ha dichiarato che tale rilievo non consente di derogare alle disposizioni sul regime speciale, ma spetta al legislatore nazionale porvi diversamente rimedio. Autorizzare l'applicazione del regime del margine in una situazione del genere, osserva infine la Corte, comporterebbe che l'Iva non sia proporzionale rispetto al prezzo dei beni d'occasione rivenduti dal soggetto passivo rivenditore, sebbene una parte rilevante dell'imposta «a monte» abbia potuto essere detratta da un altro soggetto passivo in una fase anteriore della vendita.



Fonte: Italia Oggi 20/07/2012
 

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